Perdite su crediti di modesta entità senza sindacato
I chiarimenti forniti dall’Agenzia in materia non appaiono del tutto coerenti, creando qualche dubbio sulla deducibilità
Il nuovo comma 5 dell’art. 101 del TUIR dispone che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e che questi elementi (certi e precisi) sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità (5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 2.500 euro per le altre imprese) e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 26/2013 ha chiarito comprensibilmente che, in assenza di imputazione a Conto economico della perdita, non si può ottenere alcun effetto fiscale e che “qualora l’impresa – in coerenza con quanto previsto dai principi contabili di redazione del bilancio – imputi la perdita nel conto economico relativo ad un esercizio successivo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41