Nello stoccaggio di beni conta il luogo in cui si trova il magazzino
In alcuni casi, tale servizio può costituire operazione rilevante ai fini IVA nel Paese di ubicazione dell’immobile
Recentemente, la Corte Ue (causa C-155/12), smentendo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate fornita con circolare 28/2011, si è pronunciata sull’ipotesi in cui, nell’ambito di una prestazione di deposito, il depositante ha il diritto di utilizzare (ad esempio, di accedervi), in tutto o in parte, una specifica parte dell’immobile e il servizio di stoccaggio fornito costituisce la prestazione principale. In questo caso, secondo la Corte, il servizio di stoccaggio fornito deve considerarsi connesso ad un bene immobile, con la conseguente rilevanza ai fini IVA nel luogo in cui si trova il deposito.
Le operazioni interessate dalla disciplina in questione sono le prestazioni relative a beni immobili, quali i servizi concernenti la costruzione, ristrutturazione, ...