La scissione parziale non compromette le riserve in sospensione d’imposta
Per la Regionale di Roma vale la regola generale del comma 9 dell’art. 123-bis del «vecchio» TUIR
L’Ufficio non può recuperare a tassazione l’importo delle riserve in sospensione d’imposta attribuite, a seguito di scissione parziale, dalla società scissa alle beneficiarie, sebbene la partecipazione a fronte della quale erano state costituite dette riserve rimanga in capo alla scissa. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Roma, con la sentenza del 9 luglio 2013, numero 202.
Con due operazioni di scissione parziale, una società trasferiva alcune partecipazioni in società del gruppo a due spa controllate. La scissa deteneva, però, anche riserve in sospensione d’imposta costituite molti anni prima, ai sensi dell’art. 10 L. 904/1977, a fronte dell’iscrizione in bilancio della partecipazione in un’altra spa. In sede di scissione, allora, anche dette riserve ...