Negato il cumulo giuridico per le violazioni degli intermediari
La Cassazione sembra ammettere il cumulo solo per il singolo file contenente più dichiarazioni
Ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97, l’intermediario abilitato, in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, è soggetto ad una sanzione da 516 a 5.164 euro.
Uno dei problemi che sorgono concerne la possibilità di ritenere operante l’art. 12 del DLgs. 472/97 in tema di sanzione unica: accade che l’intermediario provveda alla trasmissione di diverse dichiarazioni tramite un unico file, o con l’invio di più file.
L’art. 12 del DLgs. 472/97 stabilisce che:
- è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi o commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni ...
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