Comunicazioni «black list» senza più codice fiscale della controparte
Nel nuovo modello polivalente il dato non è più richiesto, mentre la partita IVA rimane un dato facoltativo
Le istruzioni al “modello di comunicazione polivalente” forniscono un chiarimento importante in merito alle modalità di “identificazione” della controparte estera per le comunicazioni “black list”. Come si ricorderà, infatti, per espressa disposizione di legge nelle comunicazioni deve essere indicato il codice fiscale attribuito a tale soggetto dallo Stato estero ovvero, in mancanza, un altro codice identificativo (come, ad esempio, il numero di iscrizione al Registro delle imprese locale), mentre non viene espressamente menzionata la partita IVA del cliente o fornitore estero.
In presenza di controparti residenti in Stati nei quali non esiste né il codice fiscale, né la partita IVA, la prassi corretta nel modello di comunicazione approvato nel 2010 è, quindi, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41