Fuoriuscita dal consolidato in autunno con acconto «salato»
L’interruzione dell’opzione verso fine anno può obbligare al versamento dell’acconto dovuto dalla consolidata in un’unica soluzione
Con l’art. 124 del TUIR, il legislatore è intervenuto a regolare alcuni rapporti intercorrenti tra le società che hanno aderito al consolidato fiscale e per le quali, a seguito del verificarsi di determinate fattispecie, viene meno l’efficacia dell’esercizio dell’opzione. In particolare, è interessante analizzare le disposizioni dettate in relazione al versamento degli acconti IRES.
In primo luogo, occorre considerare che sia l’ente o società controllante che le società controllate che escono dal consolidato devono rideterminare, sulla base del proprio reddito imponibile, l’eventuale maggior acconto dovuto e devono effettuare un versamento integrativo entro 30 giorni dalla data in cui si verifica l’interruzione dell’opzione.
Infatti, in tale circostanza
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