Servizi educativi forniti a fini commerciali non sempre esenti IVA
Per la Corte Ue, i servizi di organismi non pubblici sono soggetti all’imposta se le finalità non sono comparabili a quelle di enti di diritto pubblico
La Corte di Giustizia, con la sentenza del 28 novembre 2013, causa C-319/12, stabilisce che gli artt. 132, paragrafo 1, lett. i), 133 e 134 della direttiva 2006/112/CE non impediscono che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici siano esenti da IVA.
Tuttavia, l’art. 132, paragrafo 1, lett. i) di tale direttiva non consente un’esenzione generalizzata, ossia al di fuori delle finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni.
Al riguardo, occorre ricordare che la ratio della disposizione è facilitare l’accesso a tali prestazioni evitando l’aumento dei costi che si verificherebbe nel caso del loro assoggettamento all’IVA (si veda sentenza del 20 giugno 2002, causa C‑287/00).
In tal senso, ricordano i Giudici, ...
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