La cessione di pertinenze immobiliari «segue» il bene principale
Il problema si pone alla cessione di un’unità immobiliare non «abitativa» che per l’acquirente costituisca, invece, pertinenza di fabbricato «abitativo»
Il perdurare dello stato di crisi economica, in particolare nel settore immobiliare, offre lo spunto per proporre qualche considerazione critica in ordine ad una ormai datata posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 12/2007, § 2) richiamata – in premessa – nella più recente circolare n. 22/2013 e, da ultimo, nella circolare n. 36/2013 (§ 3.2.4).
La questione attiene al trattamento da riservare, ai fini IVA (e, di conseguenza, anche ai fini delle imposte di registro e ipo-catastali), alla cessione di un’unità immobiliare classificata catastalmente in una categoria diversa da quella di natura abitativa (categoria “A”, esclusi “A10”) che per l’acquirente costituisca – invece – pertinenza di fabbricato avente natura abitativa (ed indipendentemente
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