Falsa dichiarazione per l’esenzione dal ticket fuori dal penale
L’importo esiguo dell’esenzione ottenuta rende la condotta punibile solo con una sanzione amministrativa pari, al massimo, al triplo del beneficio
Il cittadino che attesta falsamente l’entità del proprio reddito per usufruire dell’esenzione dal ticket rischia una sanzione pecuniaria non superiore al triplo dell’importo del ticket.
A dirlo, al termine di una complessa ricostruzione giuridica, è la sentenza 15 gennaio 2014 n. 1574 della Corte di Cassazione, a conferma di quanto già stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza 25 febbraio 2011 n. 7537.
Il caso riguardava un cittadino che, per non pagare il ticket di circa 40 euro, attestava falsamente, nella dichiarazione resa all’istituto sanitario, di aver percepito, per l’anno 2005, un reddito inferiore al limite stabilito. Ciò gli costava una condanna, sia in primo grado che in appello, per il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ...
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