Il giudizio abbreviato «condizionato» attenua la condanna per reati tributari
Solo l’opzione per questa tipologia di rito alternativo consente l’attenuante del pagamento del debito tributario dopo l’ammissione
In base all’art. 13, comma 1 del DLgs. n. 74/2000, il contribuente che – tratto a giudizio per una violazione tributaria a rilievo penale – estingua il debito erariale mediante il pagamento del dovuto, gode di un rilevante beneficio in termini di trattamento sanzionatorio, nel senso che le pene applicabili per l’illecito sono diminuite fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie.
La medesima norma, tuttavia, pone un termine di decadenza per l’effettuazione del pagamento, da individuarsi nel momento che precede l’apertura del dibattimento. La ragione per cui è previsto tale momento di “sbarramento” – peraltro in maniera analoga a quanto previsto per la circostanza attenuante del risarcimento del danno nei reati contro la persona – è facilmente intuibile: ...