Attestatore del piano di risanamento, indipendenza da verificare
Il professionista può partecipare alle riunioni del debitore con i propri consulenti e i creditori
Il professionista attestatore del piano di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d) del RD 267/1942), del concordato preventivo (art. 161, comma 3 L. fall.) o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L. fall. deve essere designato dal debitore, tra gli iscritti al registro dei revisori legali, muniti del requisito dell’indipendenza.
A questo proposito, la bozza dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, predisposta dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), dall’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF), dall’Associazione Professionisti Risanamento Imprese (APRI) e dall’Osservatorio ...
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