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Giovedì, 8 giugno 2023 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Attestatore, compenso adeguato all’attività e ai rischi

È opportuno che il professionista sia remunerato in base allo stato di avanzamento del programma di lavoro

/ Michele BANA

Lunedì, 24 marzo 2014

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La bozza per commenti dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento” stabilisce, tra l’altro, che il professionista designato dal debitore a norma dell’art. 67, comma 3, lett. d) del RD n. 267/1942 deve accettare l’incarico se il compenso è adeguato all’attività da svolgere ed ai relativi rischi da assumere, alla responsabilità connessa e conseguentemente all’importanza della prestazione, dell’azienda interessata e del piano oggetto di attestazione.

Deve, pertanto, essere concordato, pur nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del DL n. 1/2012, in ragione delle ore di lavoro necessarie al professionista per svolgere l’incarico ed emettere il proprio giudizio, tenendo conto che il valore orario dell’onorario può formare ...

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