Attestatore, compenso adeguato all’attività e ai rischi
È opportuno che il professionista sia remunerato in base allo stato di avanzamento del programma di lavoro
La bozza per commenti dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento” stabilisce, tra l’altro, che il professionista designato dal debitore a norma dell’art. 67, comma 3, lett. d) del RD n. 267/1942 deve accettare l’incarico se il compenso è adeguato all’attività da svolgere ed ai relativi rischi da assumere, alla responsabilità connessa e conseguentemente all’importanza della prestazione, dell’azienda interessata e del piano oggetto di attestazione.
Deve, pertanto, essere concordato, pur nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del DL n. 1/2012, in ragione delle ore di lavoro necessarie al professionista per svolgere l’incarico ed emettere il proprio giudizio, tenendo conto che il valore orario dell’onorario può formare ...