Fermo dei rimborsi «vivo» sino al giudicato sull’accertamento
La Cassazione fa il punto della situazione sull’ambito applicativo dell’art. 69 del regio decreto del 1923
L’art. 69 del RD 2440/23 stabilisce che “qualora un’amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo”.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate può sospendere l’erogazione di rimborsi sulla base di “ragioni di credito” derivanti dalla notifica di atti impositivi.
Con la sentenza 7320 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito applicativo della norma richiamata, affermando in primo luogo che essa gode di un’applicazione generalizzata.
Per questo motivo, non sussistono elementi ostativi per la possibilità di applicare il fermo ai rimborsi ...
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