L’elemento soggettivo differenzia bancarotta semplice e documentale
Nella bancarotta semplice non è necessaria una valutazione sul fatto che sia stata ostacolata la ricostruzione del movimento degli affari
In periodo di crisi e difficoltà economiche nulla di più facile che l’imprenditore – assorbito da altri impegni – trascuri l’esatta osservanza degli adempimenti contabili e, d’altronde, proprio la cattiva congiuntura aziendale il più delle volte impedisce di affidare la tenuta della contabilità a soggetti e professionisti esterni alla società, con i costi che ne derivano.
Tale scelta, oltre a possibili conseguenze negative sull’operatività ed efficiente funzionamento dell’attività imprenditoriale, espone, come è noto, l’imprenditore a possibili responsabilità penali, specie laddove lo stesso – o la persona giuridica da lui amministrata – venga dichiarata fallita. In tale ultima ipotesi, infatti, la presenza di carenze, omissioni, inesattezze nella contabilità ...
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