Sanzionabile pure lo splafonamento da rimborso
La Regionale di Firenze stabilisce che occorre sommare quanto compensato con ciò che è stato chiesto a rimborso
La sentenza 245/17/14 della C.T. Reg. di Firenze affronta diversi aspetti interessanti relativi agli effetti sanzionatori della compensazione eseguita in misura superiore al limite imposto dalla legge.
Ai sensi dell’art. 34 comma 1 della L. 388/2000, il limite annuo dei crediti fiscali/contributivi compensabili e rimborsabili su conto fiscale per ciascun anno solare ammonta, dal 1° gennaio scorso, a 700.000 euro, prima 516.456,90 (per approfondimenti si veda anche “Limite di compensazione dal 2014 valido anche per i crediti pregressi” del 13 febbraio 2014).
I giudici di Firenze, in primo luogo, affermano che, in virtù di quanto detto dalla Cassazione (si veda, da ultimo, la sentenza 4163 del 2014), è ormai pacifico il principio secondo cui la compensazione eseguita al di sopra ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41