Obbligo generalizzato di fattura elettronica anticipato al 31 marzo 2015
Dalle nuove procedure un’opportunità professionale per i commercialisti
Pubblichiamo l’intervento di Robert Braga, Commercialista e Partner Menocarta.net.
Il DL 24 aprile 2014 n. 66 apporta un’importante modifica all’iter di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei fornitori della Pubblica Amministrazione ed una novità.
La scadenza originaria del 6 giugno 2015 viene anticipata al 31 marzo 2015 per tutta la Pubblica Amministrazione, includendo anche tutte le Amministrazioni Locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, ASL, CCIAA, ecc.) che erano ancora in attesa della pubblicazione di apposito regolamento di cui all’art. 1 comma 209 e seguenti della L. 244/2007.
Tale norma prevede l’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, esclusivamente in forma elettronica.
Inoltre, sempre in base alla richiamata disposizione, amministrazioni ed enti appena citati non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in formato elettronica.
Il legislatore ha quindi fissato due obblighi:
- il fornitore deve emettere solo fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione;
- la Pubblica Amministrazione può ricevere solo fatture in formato elettronico.
Tra circa un mese (6 giugno 2014) scatterà l’obbligo per i fornitori che emettono fatture nei confronti dei Ministeri ed Agenzie Fiscali, Scuole pubbliche, Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza sociale (ad esempio, INPS, INAIL, Enasarco,) e tra 11 mesi per tutti i restanti fornitori nei confronti di tutta la Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale).
Il formato elettronico della fattura è quello XML (eXtensible Markup Languege) le cui specifiche sono pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it nella sezione “Documentazione FatturaPA”.
Il DL 66/2014 ha ulteriormente previsto che la Pubblica Amministrazione non può procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, al fine di garantirne la tracciabilità.
Se, ad una prima lettura, questo potrebbe sembrare l’ennesimo adempimento burocratico, con una più approfondita analisi, emerge invece un vantaggio per i fornitori della Pubblica Amministrazione: l’automatico rilascio delle certificazioni dei crediti per il loro utilizzo tramite la piattaforma elettronica di cui all’art. 7 comma 1 del DL 35/2013, automaticamente aggiornata mediante il Sistema di Interscambio (canale di comunicazione telematica tra fornitori e P.A. per le fatture elettroniche).
Un sistema che, mediante ulteriori obblighi di monitoraggio periodico (previsti dal Legislatore) posti a carico della P.A. e dei dirigenti responsabili del procedimento, pongono i fornitori nella posizione di vedere finalmente pagate in tempi certi le proprie forniture e/o prestazioni.
In tale contesto la figura del dottore commercialista di quei fornitori (almeno) di medie e piccole dimensioni può assumere due nuovi ruoli:
- quale intermediario alla trasmissione delle fatture elettroniche accreditandosi con una semplicissima procedura telematica presso il sistema di interscambio tramite il sito www.fatturapa.gov.it (figura similare a quella di intermediario su canale Etnratel per l’invio delle dichiarazioni fiscali);
- quale conservatore delle medesime fatture per conto di propri clienti.
Da responsabile alla conservazione sostitutiva delle fatture emesse, il commercialista procederà poi a conservare sostitutivamente anche i libri ed i registri contabili; un ruolo peraltro già oggi ricoperto quale responsabile dei predetti supporti in formato cartaceo.
Nuovi servizi a valore aggiunto, quindi, tali da stringere ancor più quel legame fiduciario posto a base del rapporto commercialista-cliente.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41