ACCEDI
Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Ravvedimento sempre possibile per le omesse comunicazioni

/ Alfio CISSELLO

Martedì, 29 aprile 2014

x
STAMPA

download PDF download PDF

Di recente, su Eutekne.info si è parlato della possibilità di eseguire il ravvedimento operoso con riferimento al c.d. “spesometro” (si veda “Presentazione tardiva dello «spesometro» con sanzione a un ottavo” del 18 aprile 2014), ove è stata messa in risalto l’applicabilità dell’art. 13 lett. b) del DLgs. 472/97 al caso dell’omissione circa l’invio della comunicazione.

Questa è l’occasione per formulare alcune considerazioni di carattere generale sull’istituto del ravvedimento operoso, specie per le omesse comunicazioni.
La norma da tirare in ballo è l’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97, che recita testualmente: la sanzione è ridotta, in assenza di controlli fiscali, “ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU