Ravvedimento sempre possibile per le omesse comunicazioni
È del tutto irrilevante che la comunicazione non possa essere inviata a causa di «blocchi telematici»
Di recente, su Eutekne.info si è parlato della possibilità di eseguire il ravvedimento operoso con riferimento al c.d. “spesometro” (si veda “Presentazione tardiva dello «spesometro» con sanzione a un ottavo” del 18 aprile 2014), ove è stata messa in risalto l’applicabilità dell’art. 13 lett. b) del DLgs. 472/97 al caso dell’omissione circa l’invio della comunicazione.
Questa è l’occasione per formulare alcune considerazioni di carattere generale sull’istituto del ravvedimento operoso, specie per le omesse comunicazioni.
La norma da tirare in ballo è l’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97, che recita testualmente: la sanzione è ridotta, in assenza di controlli fiscali, “ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione ...
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