Incrementi dei finanziamenti soci «fuori» dalla deduzione ACE
La sterilizzazione riguarda la posizione della singola società, è ammessa l’istanza disapplicativa
L’art. 10, comma 3 del DM 14 marzo 2012 stabilisce che la base di calcolo dell’ACE non è agevolabile sino a concorrenza, tra l’altro, dell’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento, avendo riguardo all’“intrinseca natura del credito” e non ai criteri nominalistici o alla collocazione in bilancio (circ. n. 61/2001).
Il contribuente, al fine di verificare l’effettiva operatività della predetta disciplina antielusiva, deve determinare in modo distinto, relativamente a ciascuna impresa del gruppo finanziata, gli aumenti e le riduzioni dei diritti di credito, rispetto alle risultanze del periodo amministrativo in corso al 31 dicembre 2010: le posizioni ...