Deduzione ACE, sterilizzazione per le operazioni infragruppo
La limitazione riguarda i conferimenti in denaro, i finanziamenti e le partecipazioni
L’art. 10, comma 2 del DM 14 marzo 2012 ha stabilito una rettifica della base di calcolo dell’aiuto alla crescita economica – ACE (art. 1 del DL 201/2011), ovvero una riduzione di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 in favore di soggetti residenti controllati, sottoposti al controllo del medesimo controllante e divenuti controllati a seguito del conferimento stesso, a prescindere dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio.
La “sterilizzazione” opera nei confronti della società conferente: ad esempio, nel caso di un gruppo formato dalla Alfa spa (controllante) e dalla Beta srl (controllata), se la prima effettua un conferimento in ...
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