Responsabilità dei sindaci se l’omesso controllo ha incidenza nell’illecito
La condotta deve essere riconducibile alla consapevole accettazione del rischio che l’omesso controllo possa consentire il reato fallimentare
Con la sentenza n. 26399 depositata ieri, la Cassazione ripercorre la sua consolidata giurisprudenza in merito alla responsabilità penale dei sindaci per il reato di bancarotta fraudolenta.
Non ci sono, quindi, connotazioni originali nella decisione che ha rigettato il ricorso, “ai limiti dell’inammissibilità”, dell’imputato, ma un’interessante disamina degli obblighi gravanti sull’organo di controllo e la conseguente penalizzazione delle condotte di violazione degli stessi.
Infatti, fuori dal concorso commissivo nel reato di bancarotta fraudolenta posto in essere dagli amministratori, la questione della responsabilità penale dei sindaci per l’illecito fallimentare, di consueto, è ravvisabile nella forma del concorso omissivo, secondo la previsione dell’art. ...
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