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Domenica, 6 luglio 2025

LETTERE

Controlli e competenze sono fattori virtuosi per la gestione dell’insolvenza

Martedì, 1 luglio 2014

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Gentile Redazione,
vorrei rispondere alla lettera del dott. Bernardi (si veda “Una storia di vita professionale vissuta sulla carenza di controlli nelle srl”).

L’episodio narrato è significativo e rappresenta l’esperienza professionale di molti. Certamente la gestione dell’insolvenza è un tema delicato e discusso da tempo. La riforma normativa attuata negli ultimi anni, pur con tutti i suoi inconvenienti legati all’odierno modo di produrre le leggi, cerca di affrontarlo agevolando le procedure e soluzioni preventive al fallimento.

L’auspicio del dott. Bernardi, di potenziare i controlli contabili anche nelle piccole realtà societarie, per bilanciare la forte “deresponsabilizzazione” dell’imprenditore, può essere uno degli strumenti per affrontare il problema: il controllo esterno potrebbe infatti fungere da stimolo per l’imprenditore riluttante a ricorrere a quelle soluzioni preventive.

D’altro canto, non è agevole trovare un punto di bilanciamento rispetto all’esigenza di non appesantire le piccole imprese di costi e adempimenti. Anche le soluzioni preventive alla crisi d’impresa hanno costi che spesso le rendono inaccessibili alle imprese minori. Il tema è così connesso a quello più ampio del “nanismo” che caratterizza il nostro sistema imprenditoriale, spesso visto come un vanto e una risorsa, ma non privo di inconvenienti anche significativi (in un mercato sempre più globale, non di rado dimensione e investimenti fanno la differenza).

Peraltro, il caso specifico segnalato dal dott. Bernardi, quello dell’insolvenza del fornitore strategico, può essere affrontato anche con altri strumenti, propri del rapporto contrattuale, troppo spesso ignorati nella pratica.

Infatti, la fornitura strategica, proprio perché tale, merita una particolare attenzione nella regolamentazione del rapporto contrattuale, in modo da consentire controlli incisivi da parte dell’impresa committente, anche sugli aspetti finanziari del fornitore, nonché soluzioni già programmate al ricorrere di determinate condizioni, per assicurare la continuità della fornitura. Si tratta dei c.d. “contratti quadro” o di accordi che possono anche giungere a configurare forme associative fra imprese: strumenti assai utilizzati negli altri Paesi ad economia avanzata, dove com’è noto la consulenza legale e la regolamentazione dei rapporti commerciali sono molto più diffuse che da noi.

L’ingerenza del committente va valutata attentamente, per i suoi possibili effetti legali, visto che oltre certi limiti può essere fonte di responsabilità. Del resto, ogni scelta di organizzazione imprenditoriale comporta un bilanciamento di rischi e costi/benefici. Così, l’impresa che esternalizza una fase produttiva, affidandola al fornitore strategico, beneficia di risparmi e flessibilità, ma sconta il rischio delle decisioni gestionali altrui. Può riacquistare parzialmente il controllo della fase produttiva esternalizzata, con le soluzioni contrattuali sopra accennate, ma assume così diversi rischi od oneri per limitarli.

Mi associo dunque all’auspicio del dott. Bernardi: controlli e competenze professionali sono un fattore virtuoso per i traffici economici. Aggiungo l’invito a che gli operatori siano indotti, non necessariamente obbligati, a utilizzare quanto è già possibile fare.


Alfonso Badini Confalonieri
Avvocato in Torino

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