Utili dai confini dubbi negli strumenti finanziari partecipativi ai dipendenti
Per Assonime è prevalente, non univoca, la soluzione che costruisce il diritto patrimoniale/partecipativo sulla scia di quello riconosciuto agli azionisti
È legittima, e non comporta la necessità di intervenire sul capitale, l’assegnazione ai dipendenti della società di strumenti finanziari che: attribuiscono un diritto al dividendo; non conferiscono diritti di voto; non sono trasferibili a terzi; sono soggetti a decadenza a fronte dell’uscita del dipendente dalla società; sono riscattabili in ogni momento e per qualsiasi causa dalla società stessa a un prezzo predefinito. Ad affermarlo è Assonime nel Caso n. 6/2014.
L’unica indicazione normativa specifica in materia è contenuta nell’art. 2349 comma 2 c.c., ai sensi del quale “l’assemblea straordinaria può […] deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, ...
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