Per le sanzioni interdittive «231», conta il comportamento concreto dell’ente
L’ha ribadito la Suprema Corte, ricordando che la nozione di «profitto di rilevante entità» ha un’accezione più ampia dell’«utile netto»
L’art. 9 del DLgs. 231/2001 contempla, al secondo comma, una serie di sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Essendo finalizzate a distogliere l’impresa dal compimento di attività delittuose, tali sanzioni sono particolarmente invasive. Per tale motivo il legislatore ne dispone l’applicazione solo ...