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Fermo dell’auto illegittimo se la fase di mediazione non è terminata

La Provinciale di Reggio Emilia adotta un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema antecedente alla L. 147/2013

/ Alfio CISSELLO

Venerdì, 26 settembre 2014

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Quando viene notificato un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro, il contribuente, al posto del ricorso, deve notificare apposito atto di reclamo, e la causa, prima del deposito del ricorso, potrà essere definita mediante mediazione.

Grazie alle modifiche apportate dalla L. 147/2013 all’art. 17-bis del DLgs. 546/92, è previsto che il pagamento nonché la riscossione delle somme dovute in base all’atto reclamato sono sospesi fino alla data in cui decorre il termine per la costituzione in giudizio: ciò significa che la sospensione permane per una durata minima di novanta giorni dalla notifica del reclamo, alla quale potrebbe doversi sommare il periodo di “pausa estiva”.

Invece, prima della L. 147/2013, non erano disciplinati ...

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