La Cassazione «bacchetta» i giudici di merito sulla mancanza di liquidità
L’invocata causa di forza maggiore non può essere negata sulla base della mera ammissione della coscienza e volontà della condotta omissiva
Qualora a causa dell’improvviso fallimento dell’unico committente un imprenditore decida di omettere il versamento dell’IVA per importi superiori alla soglia di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, preferendo utilizzare le esigue risorse disponibili per il pagamento di stipendi e contributi, i giudici di merito non possono negare l’invocata esistenza di una causa di forza maggiore sulla base della mera ammissione della coscienza e volontà della condotta omissiva.
Ad affermarlo è la Cassazione, in una sentenza (la n. 40394 depositata ieri) che sembra contraddire i più recenti interventi in materia dei giudici di legittimità. I fatti di causa vedevano il legale rappresentante di una cooperativa condannato, sia in primo grado che in appello, per omesso versamento ...
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