Per il CNDCEC gli studi associati non devono comunicare la PEC all’Agenzia
La nota informativa 16 ottobre 2014 n. 20 esclude qualsiasi adempimento dal momento che la normativa antiriciclaggio è destinata alle sole persone fisiche
La comunicazione dell’indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate è da riferire ai soli professionisti persone fisiche, destinatari degli obblighi antiriciclaggio, espressamente esonerati da tale adempimento dalla risoluzione n. 88/2014 della stessa Agenzia. A precisarlo è l’informativa 16 ottobre 2014 n. 20 del CNDCEC, risolvendo i dubbi sollevati anche su Eutekne.info circa la permanenza di un onere comunicativo in capo agli studi associati.
Si ricorda a tal proposito che, ai sensi dell’art. 2 del DL 167/90 (conv. L. 227/90), in materia di c.d. “monitoraggio fiscale”, come sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. b) della L. 97/2013, l’Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) e i reparti speciali della GdF possono ...
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