La fattura «non imponibile» errata salva il cessionario dalla sanzione
In tal caso, la responsabilità dell’errata fatturazione ricade solo sull’emittente e non può essere considerata formalmente irregolare la fattura emessa
In base all’obbligo di regolarizzazione delle fatture irregolari ricevute, il cessionario/committente è tenuto a verificare la correttezza formale del documento, mediante il controllo della presenza di tutti gli elementi normativamente previsti, ma non è altresì tenuto a validare o sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente in ordine alla non imponibilità dell’operazione sottesa al documento, quando questi ne dia specifica menzione in fattura, unitamente agli altri elementi richiesti.
Pertanto, il cessionario/committente non può essere ritenuto responsabile e, quindi, sanzionato per omessa regolarizzazione, circa l’errata qualificazione dell’operazione, da parte del soggetto che ha emesso la fattura, come non imponibile ai fini IVA. È questo l’importante
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