Insufficienti le lettere di sollecito al debitore per dedurre la perdita su crediti
Gli elementi addotti dal contribuente a prova della difficile esazione integrano una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità
Con l’ordinanza n. 403 depositata ieri, 14 gennaio 2015, la Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado con la quale l’invio di due lettere che sollecitavano l’adempimento dell’obbligo contrattuale è stato ritenuto requisito insufficiente a provare la certezza della perdita su crediti, con la conseguente indeducibilità della medesima.
Si ricorda che, negli ultimi anni, il trattamento di tali oneri nella determinazione del reddito d’impresa è stato profondamente modificato, al fine di ampliare le ipotesi nelle quali gli elementi certi e precisi, atti a consentire la deducibilità della perdita, si considerano sussistenti ex lege.
In particolare, con riferimento ai crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali, in seguito alle modifiche ...
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