Iscrizione al Registro Imprese del recesso di socio di società personali «a ostacoli»
Dovrebbero essere distinte le due situazioni attinenti al recesso «ad nutum» e a quello per giusta causa
Nei confronti dei terzi, il recesso del socio di una società di persone ha effetto da quando, con mezzi idonei, venga loro portato a conoscenza (art. 2290 c.c.). Mezzo idoneo per eccellenza, nel nostro ordinamento, è, senza dubbio, l’iscrizione dell’“exit” nel Registro delle imprese (d’ora innanzi anche R.I.), ex art. 2300 c.c.
Ovviamente, nessun problema si pone nei casi in cui, a seguito del recesso di uno di essi, tutti i soci si rechino dal notaio per modificare l’atto costitutivo e questi provveda a depositare il novellato contratto sociale presso il R.I. Diversa situazione (piuttosto frequente nella pratica) si configura, invece, quando, a seguito di dissidi nella compagine societaria, qualche socio rifiuti di recarsi dal notaio e non si riesca, quindi, ...
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