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Atto di mutuo dissenso al centro di uno Studio del Notariato

/ REDAZIONE

Martedì, 10 febbraio 2015

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Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato ieri sul proprio sito lo studio n. 142-2014/T, sulla rilevanza tributaria dell’atto di mutuo dissenso e delle prestazioni derivanti dalla risoluzione. Lo studio è stato approvato dal CNN nella seduta del 29-30 gennaio 2015.

Nel testo si legge come l’atto di mutuo dissenso quale negozio con autonoma causa (diretto a ripristinare la stessa situazione giuridica precedente alla conclusione del primo contratto mediante la produzione di un effetto giuridico di tipo eliminativo-risolutorio) non dà luogo alla restituzione dell’imposta corrisposta sull’atto di trasferimento che il mutuo dissenso risolve e mancando di un effetto traslativo non è riconducibile all’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Esso, in applicazione dei principi generali del tributo di registro, sarà, dunque, assoggettato all’imposta in misura fissa. Viene spiegato come l’art. 28, comma 2 del TUR, relativo alla risoluzione del contratto, si limiti a disciplinare la tassazione delle prestazioni derivanti dalla risoluzione per mutuo dissenso.

Infine, se dall’interpretazione di questa disposizione si può giungere a diverse conclusioni sull’aliquota cui assoggettare le prestazioni necessariamente derivanti dal mutuo dissenso che integrino il presupposto del tributo di registro, in ogni caso si può però escludere che trovino applicazione le aliquote previste per i trasferimenti di beni immobili. La mancanza di effetti traslativi dell’atto di mutuo dissenso comporta, inoltre, l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.(Redazione)

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