La fatturazione differita non «salva» dalle nuove lettere di intento
Le cessioni di beni consegnati dopo il 12 febbraio 2015 sono effettuate senza IVA solo se è stata ricevuta lettera di intento con le nuove modalità
Le operazioni effettuate a decorrere dal 12 febbraio 2015 nei confronti degli esportatori abituali, per poter godere del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, richiedono la trasmissione delle dichiarazioni di intento secondo la nuova disciplina. Nello specifico, l’esportatore deve utilizzare il nuovo modello di dichiarazione e trasmetterlo sia al proprio fornitore, sia all’Agenzia delle Entrate (che rilascia apposita ricevuta), in applicazione dell’art. 20 comma 1 del DLgs. 175/2014 (che ha modificato l’art. 1 comma 1 del DL 746/83).
Il fornitore, invece, deve essere in possesso della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate (per le dichiarazioni di intento inviate fisicamente) o, quantomeno, deve aver verificato telematicamente ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41