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La fatturazione differita non «salva» dalle nuove lettere di intento

Le cessioni di beni consegnati dopo il 12 febbraio 2015 sono effettuate senza IVA solo se è stata ricevuta lettera di intento con le nuove modalità

/ Emanuele GRECO

Sabato, 14 febbraio 2015

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Le operazioni effettuate a decorrere dal 12 febbraio 2015 nei confronti degli esportatori abituali, per poter godere del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, richiedono la trasmissione delle dichiarazioni di intento secondo la nuova disciplina. Nello specifico, l’esportatore deve utilizzare il nuovo modello di dichiarazione e trasmetterlo sia al proprio fornitore, sia all’Agenzia delle Entrate (che rilascia apposita ricevuta), in applicazione dell’art. 20 comma 1 del DLgs. 175/2014 (che ha modificato l’art. 1 comma 1 del DL 746/83).

Il fornitore, invece, deve essere in possesso della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate (per le dichiarazioni di intento inviate fisicamente) o, quantomeno, deve aver verificato telematicamente ...

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