Deducibili le perdite rilevate a seguito di transazione col debitore
Secondo Assonime, con essa vengono estinti tutti i flussi finanziari relativi al credito
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita su crediti in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. È questo l’effetto dell’art. 1 comma 160 lett. b) della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha modificato l’art. 101 comma 5 del TUIR.
In precedenza, la deducibilità automatica della perdita conseguente alla cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi (c.d. “derecognition”) era consentita soltanto ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Con specifico riferimento ...
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