Bancarotta fraudolenta anche per chi non tiene le scritture contabili
Per integrare la fattispecie, precisa però la Suprema Corte, si deve provare che l’omissione è stata finalizzata a recare pregiudizio ai creditori sociali
Integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42, anche l’omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, ma solo qualora si accerti che scopo dell’omissione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41