Bancarotta fraudolenta anche per chi non tiene le scritture contabili
Per integrare la fattispecie, precisa però la Suprema Corte, si deve provare che l’omissione è stata finalizzata a recare pregiudizio ai creditori sociali
Integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42, anche l’omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, ma solo qualora si accerti che scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori sociali; diversamente, infatti, la condotta rileva come mera bancarotta semplice documentale ex art. 217 comma 2 del RD 267/42.
È questa l’importante precisazione resa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11115/2015.
Ai sensi dell’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, da un lato, l’imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41