Accertamenti firmati dai dirigenti decaduti «al nodo» dell’onere della prova
È sufficiente sollevare il motivo, per far scattare l’onere di prova contraria in capo all’Agenzia delle Entrate
Negli scorsi giorni abbiamo evidenziato, tecnicamente, la ragione per cui i contribuenti che hanno eccepito o eccepiranno, nel ricorso introduttivo, il vizio di sottoscrizione dell’atto ai sensi dell’art. 42 del DPR 600/73 possono, in sostanza, beneficiare degli effetti della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale.
Il discorso ormai è noto: i dirigenti che non sono stati nominati a seguito di concorso pubblico rivestono illegittimamente tale carica e ciò ha, “a cascata”, effetti in merito alla validità degli atti.
Riservandoci di approfondire l’argomento, evidenziamo per ora che il problema, di certo, riguarda gli accertamenti imposte sui redditi, IRAP e IVA, stante la chiara previsione dell’art. 42 del DPR 600/73.
Del pari, seguiranno approfondimenti ...
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