Sempre deducibili i costi black list non separatamente indicati in UNICO
Si consolida l’orientamento meno gravoso per il contribuente, con la sola sanzione del 10% anche per le violazioni ante 2007
Con la pronuncia n. 6205 di ieri, 27 marzo 2015, la Corte di Cassazione conferma l’efficacia retroattiva dell’abolizione del regime di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con controparti localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata e non separatamente indicati in dichiarazione; anche alle violazioni commesse anteriormente al 1° gennaio 2007 si applica quindi, in presenza delle esimenti di legge, la sola sanzione amministrativa del 10% delle spese e dei componenti negativi, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro (art. 8 comma 3-bis del DLgs. 471/97, introdotto dall’art. 1 comma 302 della L. 296/2006).
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della C.T. Reg. Piemonte che, in forza ...
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