Il mero silenzio dell’amministratore non impedisce ai soci un adeguato controllo
Non c’è violazione penale se il comportamento omissivo non è preceduto da espressa manifestazione di volontà dei soci di esercitare controllo e vigilanza
Un reato societario che raramente trova applicazione nella aule di giustizia è il delitto di impedito controllo, disciplinato dall’art. 2625 c.c. e realizzato dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento della attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, cagionando un danno ai primi. In ragione delle poche pronunce che investono questa disposizione l’interesse degli operatori non può restare indifferente quando la Cassazione ne delinea meglio i contorni di tale delitto, come verificatosi con la sentenza n. 15641 depositata il 15 aprile 2015.
Il tema esaminato dalla decisione riguarda l’individuazione delle condotte penalmente rilevanti che devono condurre all’impedimento ...