Per il «reverse charge» in edilizia si guarda ai contratti
Determinante è la distinzione tra fornitura con posa in opera, appalto e subappalto
Tra le maggiori fonti di incertezza connesse all’applicazione del reverse charge per le prestazioni effettuate nel settore edile, vi è la corretta individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo delle due disposizioni che regolano la materia, vale a dire:
- la lettera a) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi (…), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”;
- la lettera a-ter) del medesimo articolo di legge, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia ...