L’avviamento si distrae con l’azienda
La Cassazione ha progressivamente chiarito i margini per la configurabilità della bancarotta fraudolenta in relazione all’avviamento dell’azienda
In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, ex art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42, una questione particolarmente delicata è quella relativa alla configurabilità della fattispecie in relazione all’avviamento dell’azienda.
Sul tema, la risalente sentenza n. 8598/1982 della Cassazione aveva stabilito che l’avviamento, i rapporti di lavoro e le tecnologie costituiscono beni economicamente apprezzabili e pertanto suscettibili di essere considerati oggetto di bancarotta fraudolenta per distrazione, atteso che nel concetto di beni, agli effetti dell’art. 216 della L. fall., dovrebbero farsi rientrare tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, inclusi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino
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