Si guarda alla normativa Ue per l’utilizzo dei servizi di telecomunicazione
A livello nazionale mancano i criteri per individuare ai fini IVA il luogo di stabilimento del committente e di utilizzo del servizio
Il DLgs. 27 marzo 2015 n. 42 ha recepito nell’ordinamento nazionale i criteri di territorialità IVA per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (oltre che di e-commerce), applicabili dal 1° gennaio 2015.
La nuova disciplina per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione è contenuta nell’art. 7-sexies lettera g) del DPR 633/72, prevedendo che, in deroga a quanto disposto per la generalità dei servizi “B2C” (tassati nel luogo di stabilimento del prestatore), i menzionati servizi si considerino effettuati in Italia quando resi a un committente non soggetto passivo:
- domiciliato nel territorio dello Stato;
- ivi residente, senza domicilio all’estero;
- sempre che i servizi siano utilizzati nel territorio dell’Unione Europea.
Di fatto, ai fini ...
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