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FISCO

Indicazione del luogo di conservazione dubbia per le scritture contabili «digitali»

Nel contesto attuale, l’opportunità dell’adempimento potrebbe affievolirsi

/ Robert BRAGA

Martedì, 16 giugno 2015

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L’obbligo di fatturazione elettronica imposto ai circa due milioni di fornitori della P.A. ha portato gli addetti ai lavori, commercialisti in primis, a porsi alcuni quesiti operativi in merito al comportamento da adottare ora che il documento trattato non è più analogico (cartaceo), ma digitale. Uno tra questi riguarda l’eventuale obbligo di comunicazione del luogo di conservazione dei documenti informatici.

L’art. 5 comma 2 del DM 17 giugno 2014, infatti, prevede che in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. d) del DPR 633/72. Quest’ultimo stabilisce che, dalla dichiarazione di ...

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