Indicazione del luogo di conservazione dubbia per le scritture contabili «digitali»
Nel contesto attuale, l’opportunità dell’adempimento potrebbe affievolirsi
L’obbligo di fatturazione elettronica imposto ai circa due milioni di fornitori della P.A. ha portato gli addetti ai lavori, commercialisti in primis, a porsi alcuni quesiti operativi in merito al comportamento da adottare ora che il documento trattato non è più analogico (cartaceo), ma digitale. Uno tra questi riguarda l’eventuale obbligo di comunicazione del luogo di conservazione dei documenti informatici.
L’art. 5 comma 2 del DM 17 giugno 2014, infatti, prevede che in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. d) del DPR 633/72. Quest’ultimo stabilisce che, dalla dichiarazione di ...
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