Riserve di rivalutazione nella base ACE se i beni vengono ceduti
Con il realizzo, la riserva cessa di essere «indisponibile». Il principio vale, però, solo per il saldo attivo costituito ai sensi della L. 147/2013
Nella circolare n. 21 del 3 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, se le riserve di rivalutazione formatesi a decorrere dal 1° gennaio 2011 cessano di essere “indisponibili” per effetto del realizzo dei beni rivalutati, esse possono essere computate nella base ACE.
Per cogliere la portata di tale precisazione occorre ricordare che, a norma dell’art. 5 comma 5 del DM 14 marzo 2012, si considerano indisponibili (e, quindi, non agevolabili):
- le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, in quanto derivanti da meri processi di valutazione (tra cui le riserve di rivalutazione);
- le riserve che risultano contestualmente né distribuibili, né utilizzabili per le operazioni sul capitale, né ancora utilizzabili per la copertura delle perdite.
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