Con l’irrilevanza delle valutazioni nel falso in bilancio, condanne a rischio
Senza una disciplina transitoria, aderendo a tale tesi non ci sarebbe alcuna alternativa alla revoca delle precedenti decisioni di condanna
Dopo le polemiche seguite alla riforma del 2002, allorquando si parlò di sostanziale depenalizzazione del reato di false comunicazioni sociali, in conseguenza dell’abbattimento del carico sanzionatorio e della prevista procedibilità a querela – senza considerare che tale fattispecie, quando la condotta di mendacio era assunta nell’ambito di società non quotate aveva natura contravvenzionale, con le ovvie ricadute sul piano della pressoché certa prescrizione –, il legislatore, aderendo a plurime sollecitazioni in tal senso, ha inteso disegnare il reato in discorso, modificando radicalmente la disciplina contenuta negli artt. 2621 e 2622 c.c.
Per certi aspetti, la riforma si pone in indiscutibile controtendenza rispetto all’intervento del 2002: è scomparsa ogni previsione in ...
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