Per molti servizi B2C i «minimi» restano esonerati dall’identificazione IVA
Il contenuto della risoluzione n. 75 è limitato alle sole prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce
È senza dubbio condivisibile la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 75 del 28 agosto (si veda “E-commerce con regole ordinarie anche per i forfetari” del 29 agosto), in base alla quale, limitatamente alle prestazioni di servizi per le quali il regime di territorialità dell’imposta è stato invertito a decorrere dal 1° gennaio 2015 (ai sensi dell’art. 1 del DLgs. n. 42/2015, in recepimento della Direttiva 2008/8/CE), se il committente non è un soggetto d’imposta ed è domiciliato o residente in altro Paese Ue le operazioni si considerano rilevanti nel luogo del committente, anche nel caso in cui il prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime cosiddetto dei “minimi” o a quello “forfetario”.
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