Imponibilità soltanto eventuale per la rinuncia del socio al credito
La rilevanza fiscale della rimessione è circoscritta all’eccedenza rispetto al valore fiscale del credito
La rinuncia del socio al proprio credito, che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio (OIC 28). Conseguentemente, la remissione del partecipante trasforma il debito della società in una voce di patrimonio netto (“A.VII - Altre riserve, distintamente indicate”), avente natura di riserva di capitale.
Tale trattamento contabile non è riservato esclusivamente ai crediti per finanziamento dei soci, ma è prospettabile anche con riguardo a quelli commerciali, purché la rinuncia del socio risulti espressamente da un atto formale dal quale si evinca, inequivocabilmente, la volontà di patrimonializzare la partecipata, ovvero migliorarne la solidità ...
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