Soglie non sempre congiunte nel nuovo penale tributario
L’attribuzione di rilevanza alle componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta presenta importanti conseguenze
In esito alla sostituzione operata dal DLgs. 158/2015, le soglie di punibilità della nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000) presentano importanti novità. In particolare, ferma restando la soglia di più di 30.000 euro di imposta evasa (lett. a), da un lato, viene innalzata da 1.000.000 a 1.500.000 euro la soglia relativa all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi) e, dall’altro, viene introdotta una soglia specifica per i crediti e le ritenute “fittizie”; il cui ammontare complessivo, in diminuzione dell’imposta, deve essere superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41