Il direttore generale non vigila sul consiglio d’amministrazione
È un soggetto in posizione preminente rispetto agli altri prestatori di lavoro, che ha il compito di eseguire le decisioni adottate dal CdA
Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 19185/2015, ha precisato che il direttore generale di una società di capitali non ha, tra i propri compiti, quello di vigilare sull’operato del CdA.
Il codice civile non contiene una definizione di direttore generale, figura tendenzialmente collocata tra i lavoratori subordinati (cfr. Cass. n. 12603/1999). L’art. 2396 c.c., infatti, si limita a stabilire che le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. I direttori generali, inoltre, sono assimilati agli amministratori in numerose norme penali (ad esempio,
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