Nel fallimento, nota di variazione IVA solo per il fornitore
Con le novità della legge di stabilità, il curatore fallimentare non dovrà effettuare la variazione dell’IVA in aumento
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha fornito risposte relative all’emissione delle note di variazione IVA nel caso di procedure concorsuali, fornendo chiarimenti sull’applicazione dell’art. 26 commi 4 e 5 del DPR 633/72 (nella formulazione successiva alle modifiche apportate con la legge di stabilità 2016).
Nel caso in cui il cessionario o committente di un’operazione già effettuata sia assoggettato a una procedura concorsuale (a decorrere dal 31 dicembre 2016), il combinato disposto dei due commi in questione prevede:
- da un lato, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, la facoltà per il fornitore di emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data di apertura della procedura (art. 26 comma 4 lettera a);
- dall’altro,
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