Nel trasferimento d’azienda il cedente non è liberato dai debiti contributivi
Il cessionario non risponde dei debiti nei confronti degli enti di previdenza contratti dall’alienante in quanto non opera la solidarietà ex art. 2112 c.c.
In caso di trasferimento d’azienda, i debiti contratti dalla parte cedente nei confronti degli istituti previdenziali per omessi versamenti contributivi, ed esistenti al momento della cessione, restano soggetti alla disciplina ex art. 2560 c.c., ai sensi della quale l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, sorti prima del trasferimento.
Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3646 depositata ieri, precisando ulteriormente che, in tal caso, non può operare l’estensione di responsabilità all’acquirente prevista dal comma 2 dell’art. 2112 c.c.
Nel caso in esame, veniva confermata in sede d’appello la decisione di primo grado con cui il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione ...
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