Nel trasferimento d’azienda il cedente non è liberato dai debiti contributivi
Il cessionario non risponde dei debiti nei confronti degli enti di previdenza contratti dall’alienante in quanto non opera la solidarietà ex art. 2112 c.c.
In caso di trasferimento d’azienda, i debiti contratti dalla parte cedente nei confronti degli istituti previdenziali per omessi versamenti contributivi, ed esistenti al momento della cessione, restano soggetti alla ...
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