La competenza legata all’ente locale «smonta» il processo di appello
Bisogna analizzare, caso per caso, gli effetti della sentenza n. 44/2016 della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/2016, ha dichiarato illegittimo l’art. 4 del DLgs. 546/92, nella parte in cui prevede che la competenza del giudice tributario si radichi con riferimento alla sede del concessionario locale che ha emanato l’atto, anziché con riferimento alla sede dell’ente locale concedente.
In assenza di ciò, se un ente locale, sito in Calabria, avesse affidato in concessione l’attività di accertamento dei tributi ad una società con sede ad Aosta, i contribuenti avrebbero dovuto ricorrere, depositare gli atti e partecipare all’udienza presso quest’ultima città, con evidente lesione del diritto di difesa.
Ora, bisogna “fare i conti” con l’effetto della sentenza nei processi pendenti, e ciò significa analizzare
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