Distrazione anche per atti estranei all’oggetto sociale
Ma nei gruppi è possibile difendersi ricorrendo alla teoria dei «vantaggi compensativi»
È la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione attraverso il compimento di atti estranei all’oggetto sociale e nell’ambito di realtà di gruppo il tema affrontato dalla Cassazione nella sentenza n. 12399, depositata ieri.
In linea di principio, osservano innanzitutto i giudici di legittimità, anche l’acquisto di beni estranei all’oggetto sociale potrebbe integrare una condotta distrattiva rilevante ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42.
A tali fini, peraltro, è necessaria la determinazione di un depauperamento del patrimonio sociale a disposizione dei creditori, ai quali si venga a sottrarre la possibilità di soddisfazione sui beni entrati nel patrimonio della società fallita (sempre che, ovviamente, si tratti di beni il cui valore corrisponda ...
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